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G R A Z I E

 I casi di mediazione obbligatoria sono individuati dall'art. 5 comma primo del D. lgs. 28/2010
 e tra tutti , ciò che mi interessa portarvi a conoscenza è:  il caso della materia di condominio.

Fino a qualche giorno addietro se un condomino, un’azienda o altro chiamava in causa il condominio – nella persona dell’amministratore – si rivolgeva all’avvocato di fiducia il quale , per conto del suo cliente, chiamava in MEDIAZIONE il condominio per cercare di risolvere pacificamente la questione di interesse.

L’amministratore, non appena ricevuta la notifica di richiesta di mediazione, era obbligato – a stretto giro tempo – a convocare l’assemblea dei condomini e raccogliere la delibera di poter/ o meno partecipare alla suddetta mediazione

Dal 1° luglio u.s.  è intervenuta la ‘Riforma Cartabia’ a innovare in modo estremamente rilevante la disciplina della mediazione condominiale, così come, in generale, tutta la disciplina della mediazione.

L’art. 2, co. 2 D. Lgs. 149/2022, infatti, ha introdotto il nuovo articolo 5-ter al decreto Legislativo 28/2010, in forza del quale «[…] L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi […]».

La nuova previsione introduce dunque una nuova legittimazione processuale (di fonte legale) in capo all’amministratore condominiale a partecipare alla procedura di mediazione.

L’amministratore, dunque, non sarà più condizionato nella partecipazione al procedimento di mediazione dal previo ottenimento di una delibera autorizzativa, ma potrà attivare, aderire e partecipare alla mediazione essendovi legittimato ex lege.

Il nuovo testo normativo, di fatto, recepisce e amplia un orientamento da anni avallato dalla giurisprudenza maggioritaria  secondo il quale l’amministratore di condominio può nominare un avvocato del condominio anche senza una previa delibera di autorizzazione dell’Assemblea, derivando tale potere dal più generale dovere di tutelare il condominio contro le azioni intraprese da terzi.

Il rischio, per assurdo, è che gli amministratori potrebbero svolgere intere procedure di mediazione -con le relative conseguenze processuali-,  all’insaputa delle assemblee e di tutti i condomini interessati.

Dunque, nonostante tale previsione consenta di dare maggiore velocità e impulso alle procedure di mediazione condominiale, spesso bloccate da difficoltà di convocazione (superabili con una semplice richiesta di rinvio che il mediatore al 99% concede all’ammnistratore ), e perciò  potrebbe nuocere gravemente ( pensiamo solo a coloro che non desiderano entrare in causa e non possono esprimere la loro volontà per carenza o assoluta assenza di comunicazione) al condominio oggetto di tale richiesta

Quindi….è sempre opportuno portare a conoscenza dei condomini proprietari ogni avviso  di mediazione convocando apposita urgente assemblea senza indugiare , raccogliendo la delibera relativa alla volontà ( o meno) di partecipare , nominando nella stessa sede un legale di fiducia e il compenso relativo.

 

Parte del testo (in corsivo) è estratto da CF-NEWS.IT (https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm)

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